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Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2364, sez. V

Agevolazioni “prima casa” – Cessione unità abitativa e aree annesse (spiaggia privata e campo da tennis) - Nozione di pertinenza- Irrilevanza della distinta iscrizione a catasto dell’area.


Con specifico riguardo ad un terreno circostante un fabbricato, questa Corte ha ritenuto che, in tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della c.d. "prima casa", il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area che ha esclusivo rilievo formale (Cass., Sez. 6^5, 17 febbraio 2015, n. 3148; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2016, n. 2450; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2016, n. 26494; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19188; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8073; Cass., Sez. 6^-5, 25 febbraio 2022, n. 6316)". - “(…) ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico (Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22561; Cass., Sez. 6^-5, 25 febbraio 2022, n. 6316)"; - "Fermo restando, in linea generale, che l'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili (…) presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (da ultima: Cass., Sez. 2^, 21 luglio 2021, n. 20911)" (così Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9783, e, nello stesso senso, anche Cass., Sez. T, 8 maggio 2023, n. 12226 e Cass., Sez. VI/T., 25 febbraio 2022, n. 6316 e le tante ivi menzionate). Il Giudice regionale si è attenuto a tali principi, richiamando l'orientamento della Corte e ribadendo che la nozione di pertinenza va tratta dal relativo concetto civilistico, non rilevando la distinta iscrizione a catasto dell'area e reputando (…) che il contribuente avesse fornito prova della sussistenza del vincolo di pertinenzialità.