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Cassazione, ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1323, sez. V

Plusvalenze - Opzione per l’imposizione sostitutiva - Natura - Perfezionamento - Conseguenze.
 

In tema di plusvalenze, l'opzione per l'imposizione sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001 è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso  dell'imposta versata ed è tenuto, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti delle rate successive, mentre qualora abbia invece effettuato il pagamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso i versamenti delle successive, queste sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 602 del 1973.