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Cassazione, ordinanza 17 marzo 2020, n. 7387, sez. V

Piani di recupero ex legge n. 457 del 1978 - Differenze rispetto ai programmi integrati di riqualificazione previsti dalla legge n. 179 del 1992 - Agevolazioni previste dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982 - Applicabilità al trasferimento di immobili inseriti in programmi integrati di riqualificazione di cui alla legge n. 179 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
 

I piani di recupero previsti dalla legge n. 457 del 1978 divergono dai programmi integrati di riqualificazione previsti dalla legge n. 179 del 1992 non soltanto rispetto alla procedura di approvazione e alle modalità di attuazione, ma anche rispetto all'oggetto, riguardando i primi il recupero di immobili, complessi edilizi, isolati e aree, posti in zone degradate, per i quali siano necessari "interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione", se del caso implicanti ristrutturazioni urbanistiche, e i secondi, aventi contenuto variegato e molto ampio, la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, con una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana, sia per zone edificate, sia per zone da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale; da ciò consegue che le agevolazioni previste dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982 per trasferimenti di immobili inclusi in piani di recupero di cui alla legge n. 457 del 1978 non possono essere applicate al trasferimento di immobili inseriti in programmi integrati di riqualificazione di cui alla legge n. 179 del 1992, viepiù considerando che le disposizioni agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime impositivo ordinario, sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c.