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Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2024, n. 1887, sez. V

Cessione volontaria di immobile oggetto di procedura espropriativa per la costruzione di opera pubblica - Disciplina ex art. 11, commi 5,6 e 7 della legge n. 413 del 1991 – Applicabilità


Le indennità e le altre somme di cui all’art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991 (successivamente ripreso dall’art. 35 t.u. espr.) sono soggette a tassazione a condizione che siano state corrisposte relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui citato d.m., senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (Cass. 03/04/2019, n. 9228). Si è, altresì, chiarito, ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, che è necessario verificare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in line di fatto in forza di piano attuativo di secondo o di terzo livello (Cass. 9228 del 2019 cit, Cass. 21/04/2006 n. 9455, Cass. n. 4617 del 03/03/2005, n. 4617); comunque, non rileva, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l'area, secondo il piano regolatore generale, si trovi all'interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell'area alle zone omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. 9228 del 2019 cit., Cass. 18/01/2012, n. 652; Cass. 19/08/2004 n. 16231). Il momento rilevante per la collocazione del terreno nelle zone omogenee citate, al fine di stabilire l'assoggettabilità o meno a tassazione dell'indennità di esproprio, va fissato all'inizio della procedura espropriativa. E’ pacifico che il terreno ceduto al momento di approvazione dell’opera, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ricadeva in zona B2. Correttamente, pertanto, la C.t.r. ha ritenuto che il corrispettivo della cessione andasse soggetto a tassazione.

In tema di ritenuta d'acconto, il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, giustifica l'attribuzione al soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri (Cass. 31/03/2021, n. 8903).