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Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1141, sez. V civile

Accordi di reintegrazione della legittima imposta di registro - imposta sulle successioni e donazioni

Il d.Lgs. n. 346 del 1990, art 43 sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all'apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari, in quanto lo sottrae dall'ambito di applicazione dell'ordinaria imposta di registro, per assoggettarlo all'imposta di successione, in coerenza con l'effetto che gli è proprio, l'acquisto ex lege (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto. Avuto riguardo alla ratio del richiamato art. 43, deve attribuirsi rilievo preminente non alla veste formale assunta dall'accordo integrativo (conciliazione giudiziale/atto pubblico o da scrittura privata autenticata), ma alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per sottrarre l'atto, contenente l'accordo reintegrativo, dall'ambito di applicazione della imposta di registro, mantenendolo - causalmente - nell'orbita della imposizione mortis causa.