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Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1129 sez. V

La disposizione di cui all'art. 16, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, ha lo scopo di agevolare la cessione di taluni beni in considerazione della loro specifica destinazione funzionale: l'obiettivo che emerge dal riferimento alla categoria non di lusso degli immobili, è quello di favorire l'accesso dei singoli all'acquisto della proprietà dell'unità da destinare ad esigenze abitative, e, indirettamente, di incentivare lo sviluppo della edilizia abitativa. In questa chiave si spiega il riferimento alla qualità soggettiva (impresa costruttrice) richiesta al venditore dell'intero fabbricato o di porzioni del fabbricato costruito, qualora esso sia composto sia da unità abitative, sia da locali destinati ad uso commerciale. La disposizione, invece, non prevede, quale condizione l’accesso al beneficio per gli immobili di pertinenza, che il bene pertinenziale debba essere ceduto contestualmente all'immobile al quale accede (come erroneamente ritenuto nella specie da parte ricorrente).