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Cassazione, ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22517, sez. V

Imposta sul valore aggiunto cessazione attività professionale imponibilità compensi percepiti successivamente

Il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, e alla relativa formalizzazione; e questo perché il fatto generatore del tributo e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità, vanno identificati con la materiale esecuzione della prestazione. Il conseguimento del compenso rappresenta, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo una condizione di esigibilità dell’imposta nonché l’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.