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Cassazione, ordinanza 16 novembre 2021 n. 34458, sez. V

Agevolazione ex art. 66 comma 6 bis DL 331/1993 abrogazione implicita esclusione

Nell'originario contesto normativo in cui è stata introdotta la disposizione di favore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, la stessa si conformava alla generale disciplina dell'alternatività dell'imposizione tra IVA e registro, ma a seguito delle modifiche apportate al regime delle esenzioni IVA, in assenza di un esplicito intervento di modifica dell'art. 66, comma 6-bis cit., la disciplina agevolativa continua ad avere piena attuazione, a prescindere dal nuovo regime IVA cui è soggetto l'atto di trasferimento dalle cooperative edilizie ai soci. Né può prospettarsi una abrogazione implicita del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis atteso che non sussiste alcuna radicale incompatibilità tra l'originario assetto normativo e quello scaturente dalla modifica del regime delle esenzioni IVA, essendosi semplicemente determinato un regime fiscale ancor più favorevole per gli atti compiuti dalle cooperative edilizie, senza che da ciò possa derivarne una incompatibilità assoluta tra le norme, con implicito effetto abrogativo della disciplina anteriore.