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Cassazione, ordinanza 16 luglio 2019, n. 18963 del, sez. VI - 5 civile

Plusvalenza – destinazione abitazione principale immobile ceduto

In relazione all'applicazione dell'art. 67 T.U.I.R., comma 1, lett. b) e dell'art. 68 T.U.I.R., gli elementi che determinano l'esclusione della fattispecie normativa sono, da un lato, il non superamento di un certo intervallo temporale fra acquisto e vendita - requisito da intendersi nel senso che l'immobile de quo deve essere stato adibito ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo intercorrente tra l'acquisto e la cessione - dall'altro, la destinazione all'uso personale dell'acquirente e dei suoi familiari, secondo criteri oggettivi.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto che se l'immobile compravenduto prima dello scadere dei cinque anni ha fatto registrare dei consumi delle utenze inferiori rispetto ad un'altra dimora di proprietà, il contribuente è tenuto a pagare le imposte sulla plusvalenza al momento della vendita).