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Cassazione, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28539, sez. VI - 5

Imposte fisse ipotecaria e catastale pluralità di soggetti pluralità di oggetti pluralità di disposizioni negoziali.

L’art.21, D.P.R. n. 131 del 1986 in base ai commi 1 e 2, pone la differenza fra il negozio complesso e quelli collegati: il primo è contrassegnato da una causa unica, dove, nel collegamento, distinti ed autonomi atti negoziali si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili. Nella fattispecie la stipula delle compravendite in unico atto fra genitori e i due figli non fa venir meno l'autonomia sul piano causale di ciascuna cessione. La vendita di autorimesse intercorsa tra i medesimi soggetti con l’unico atto, anche in relazione al loro numero (tre per ciascuna vendita), in mancanza dei requisiti come enucleati dalla giurisprudenza sopra richiamata, e tenuto conto della ininfluenza della volontà delle parti nel considerare unitario l'oggetto di ciascuna vendita, costituisce un trasferimento autonomo rispetto all'unità abitativa, per cui correttamente è stata considerata rilevante ai fini delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa.