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Cassazione, ordinanza 12 settembre 2019 n. 22758, sez. V

Trust di scopo Trasferimento al trustee di somme di denaro Imposta sulle successioni e le donazioni.
 

Il conferimento di denaro in un trust istituito per scopi caritatevoli e filantropici è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in quanto la circostanza prevista nell’atti istitutivo, per la quale il trustee può operare direttamente con il denaro ricevuto per una finalità liberale, realizza il presupposto del tributo in questione.