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Cassazione, ordinanza 1 dicembre 2020, n. 27387, sez. V

Rideterminazione del valore delle partecipazioni – perfezionamento – ritrattabilità.

La scelta per l'opzione rivalutativa della L. n. 448 del 2001, ex art. 5, è irretrattabile; l'irretrattabilità decorre dal momento in cui il contribuente inizia a pagare ratealmente, o paga in unica soluzione, l'imposta sostitutiva. Ne consegue che è assolutamente infondata la pretesa di inquadrare tale opzione nella categoria civilistica dell'indebito oggettivo, come conseguenza della revocabilità dell'opzione e/o dell'invalidità della manifestazione di volontà. In realtà, non si tratta di un meccanismo negoziale, bensì di una previsione di legge fiscale di natura agevolativa, che il contribuente può liberamente scegliere se sfruttare o meno. Con la conseguenza che, una volta esercitata la scelta, con le modalità sopra ricordate, essa è irretrattabile.