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Cassazione, sentenza 22 febbraio 2024, n. 4754, sez. V

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETA' E DI ASSOCIAZIONI Imposta di registro - Atto societario ex art. 4, lett. a), tariffa I, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito di applicazione - Atto del socio di rinuncia al finanziamento - Esclusione - Scopo di evitare la riduzione del capitale - Irrilevanza.


In tema di imposta di registro, negli atti societari soggetti all'imposizione fiscale prevista ex art. 4, lett. a), della tariffa I allegata al TUR, rientrano esclusivamente quelli che sono espressione della volontà assembleare; non vi rientra, pertanto, l'atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal singolo socio, restando irrilevante la finalità di evitare la riduzione del capitale e il conseguente futuro aumento dello stesso.