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Cassazione, sentenza 23 febbraio 2024, n. 4950, sez. V

Imposte di registro, ipotecaria e catastale- Sentenza di accertamento simulazione assoluta o relativa di contratto ad effetti reali.


La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto ad effetti reali deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 4 della tariffa annessa al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e 10, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, giacché la statuizione giudiziale si risolve, rispettivamente, per la simulazione assoluta, nel mero riconoscimento dell'apparenza del trasferimento in forza del contratto simulato ovvero, per la simulazione relativa, nell'ulteriore riconoscimento del trasferimento in forza del contratto dissimulato dal simulato alienante al simulato acquirente, non potendo delinearsi, in forza della medesima sentenza, la disposizione di un ulteriore ed autonomo "ritrasferimento" del bene dal simulato acquirente al simulato alienante (per la simulazione assoluta) e, in più, dal simulato alienante al simulato acquirente a diverso titolo (per la simulazione relativa).

La sentenza che accerta l'interposizione fittizia di persona (quindi, la simulazione relativa soggettiva) in un contratto ad effetti reali, riconoscendo, al contempo, che il trasferimento del bene dal terzo contraente all' interposto è meramente apparente e, quindi, inefficace e che, viceversa, il trasferimento del bene si è effettivamente prodotto dal terzo contraente all'interponente, in forza dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti coinvolti, deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , 4 della tariffa annessa al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e 10, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, giacché la statuizione giudiziale si risolve nel riconoscimento dell'acquisto ab origine del bene in favore dell'interponente in luogo dell'interposto, essendo unico il reale beneficiario del trasferimento derivante dal contratto già assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale (in stretta combinazione con l'accordo simulatorio), ai sensi degli artt. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 1 della tariffa annessa al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e 10, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; pertanto, nel caso in cui l'acquisto per interposta persona sia seguito da un'alienazione simulata con riguardo al medesimo bene, la sentenza che riconosca, al contempo, l'interposizione fittizia in relazione al contratto di acquisto e la simulazione (assoluta o relativa) in relazione al contratto di alienazione del medesimo bene, articolandosi in autonomi capi contenenti distinte statuizioni su diversi e successivi contratti ad effetti reali, sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ogni accertamento, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nonché dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).