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Cassazione, sentenza 19 febbraio 2024, n. 4318, sez. V

Imposta di registro- Cessione ramo d’azienda- Determinazione del valore e della base imponibile - Avviamento.


Per quanto concerne la determinazione del valore venale dell'azienda, nella sua totalità o ramo di essa, la disposizione di cui all’art. 51 TUR richiede che si abbia riguardo al “valore complessivo dei beni che compongono l'azienda”, di cui l'avviamento (“compreso l'avviamento”) è uno dei fattori. Si è osservato (Cass. n. 9075/15) che: “in tema di imposta di registro in caso di cessione d'azienda o di ramo di essa (…), la scelta, ai fini della determinazione del valore dell'azienda e, dunque, della base imponibile, tra il metodo patrimoniale semplice - che considera l'azienda come un insieme mero di attività e passività e postula, quindi, l'inesistenza dell'avviamento - e il metodo patrimoniale complesso - che integra il primo, considerando quei fattori (…) che, nel loro complesso, rappresentano l'avviamento, il quale, pertanto, resta compreso nel trasferimento e soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 51, comma 4, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - costituisce oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, trattandosi, in ogni caso, di criteri idonei ad apprezzare il congruo valore economico di scambio”.