Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 5 maggio 2025, n. 11749, sez. V

Imposta di registro- Cessione di credito derivante da contratto di appalto a garanzia dell’apertura di linea di credito

 

Stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di finanziamento non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale - seppur nel contesto di un collegamento negoziale - rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite (così Cass., Sez. T, 16 ottobre 2023, n. 28734 in ipotesi di collegamento di cessione di credito e leasing). Si è così ritenuto che nell'ipotesi in esame (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento di una linea di credito) non operi la previsione dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , che esonera dal versamento delle imposte di registro le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, tutti i provvedimenti ed atti ad esse inerenti, le garanzie a qualunque titolo prestate, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti, in quanto solo alle operazioni di finanziamento ed ai contratti ad essi correlati, il cit. art. 15 accorda un trattamento fiscale di favore e trattandosi di norma agevolativa, essa è di stretta interpretazione, applicandosi solo a quelle operazioni che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi (tra le altre, v. Cass. n. 25260/2022; n. 28734/2023; n. 32330/2024; Cass. n. 23873/2024).

Nella specie, il contratto di cessione dei crediti è un contratto autonomo e distinto rispetto a quello di finanziamento, pur se ad esso collegato, sicché esso deve essere sottoposto a tassazione separata. Occorre, altresì, aggiungere che la finalità di garanzia a cui rispondono le cessioni dei crediti comporta che la società cessionaria non è tenuta ad alcuna prestazione ulteriore, sicché non vi è una prestazione remunerata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28734 del 16/10/2023).