Imposta di registro – mancato trasferimento della
residenza – forza maggiore - sussiste
La Corte (Sez. 5,
Sentenza n. 14399 del 07/06/2013), in tema di imposta di registro, ha affermato
che il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2 (convertito nella L. 5 aprile 1985,
n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in
caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca
la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il
termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo
del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo
del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali
ostacoli nell'adempimento di tale obbligo, caratterizzati dalla non
imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità
dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della
residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, qualora tale evento sia
dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula
dell'acquisto (nel caso di specie è stata riconosciuta
la sussistenza della forza maggiore negli ostacoli frapposti dall'inquilina all'esecuzione
per rilascio dell’immobile)