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* Cassazione, ordinanza 17 dicembre 2015, n. 25437, sez. VI – 5

Imposta di registro – mancato trasferimento della residenza – forza maggiore - sussiste

La Corte (Sez. 5, Sentenza n. 14399 del 07/06/2013), in tema di imposta di registro, ha affermato che il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2 (convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligo, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto (nel caso di specie è stata riconosciuta la sussistenza della forza maggiore negli ostacoli frapposti dall'inquilina all'esecuzione per rilascio dell’immobile)