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Categoria: IMMOBILI

Corte d’Appello di Genova, sentenza 6 giugno 2019, n. 843, sez. II civile

COMUNIONE - Atto di divisione di plurime unità immobiliari – Interpretazione del termine “accesso” utilizzato nel rogito - Attribuzione ai condividenti della comproprietà del portico su cui si aprono tutte le parti di accesso alle singole unità Configurabilità.
 

L'atto di divisione di plurime unità immobiliari facenti parte di un caseggiato deve essere interpretato come attributivo ai condividenti della comproprietà di tutte le parti di accesso alle varie unità risultanti dalla divisione del compendio e pertanto aventi una funzione comune. La parola "accesso" usata nel rogito - non deve essere intesa in senso restrittivo, nel senso cioè che l'atto abbia inteso attribuire alle parti soltanto la contitolarità di una servitù, perché in tal caso sarebbe difficile dire a chi spetta la proprietà, ma in senso descrittivo, nel senso cioè di descrivere la funzione principale dei beni che dovevano restare comuni come previsto dalla divisione - proprio perché servivano di accesso a tutte le unità del caseggiato.