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Categoria: IMMOBILI

Corte Costituzionale, sentenza 12 gennaio 2022, n. 43

Contratto, atto, negozio giuridico - Tutela degli acquirenti di immobili da costruire - Previsione che per immobili da costruire si intendono quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire - Riconoscimento all'acquirente del diritto di prelazione - Condizioni.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire); 1, comma 1, lettera d) e 9, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire.