Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: IMMOBILI

Cassazione, sentenza del 30 luglio 2014 n. 17294, sez. 5

Agevolazioni “prima casa” – rinuncia al beneficio


Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio (Sez. 5^, Sentenza n. 8784 del 28/06/2000, Rv. 538112; conf. Sez. 5^, Sentenze n. 9607 del 21/07/2000, Rv. 53864621, e n. 229 del 10/01/2003, Rv. 559585, nonchè Ordinanza n. 21671 del 19/10/2011, in motivazione). Il principio in questione vale anche nel caso in cui sia stata applicata illegittimamente l’agevolazione ma il rapporto tributario si sia definitivamente esaurito.