Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: IMMOBILI

Cassazione, sentenza del 18 settembre 2013, n. 21282, Sez. V

Agevolazione “prima casa” – Mancato trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile – Ubicazione dell’immobile nel luogo di lavoro – Utilizzo dell’abitazione – Dichiarazioni in atto – Decadenza.


Decade dall’agevolazione chi, avendo reso la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel Comune ove è situato l’immobile acquistato, non ottemperi a tale impegno, pur svolgendo nel medesimo comune la propria attività lavorativa. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La norma, che parla espressamente soltanto della dichiarazione di voler trasferire la propria residenza, deve necessariamente comprendere anche la diversa dichiarazione di volersi trasferire nel luogo di lavoro. E, poichè entrambe le dichiarazioni debbono, a pena di decadenza dal beneficio, esser formulate al momento della registrazione dell'atto, consegue che il contribuente, non avendo tempestivamente dichiarato di voler utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal Comune di residenza, è decaduto dal diritto all'agevolazione.