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Categoria: IMMOBILI

Cassazione, sentenza 23 novembre 2011, n. 24739, sez. II civile

Immobile – Preliminare – Esecuzione in forma specifica – Offerta di pagamento del corrispettivo – Necessità – Fattispecie – Limiti.


In tema di contratto preliminare, ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., l’offerta del pagamento del residuo del prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente solo nell’ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell’atto traslativo, mentre nella ipotesi di prevista contestualità, non è necessaria una offerta formale, essendo sufficiente la manifestazione dell’intendimento di adempiere la controprestazione, anche implicito; con l’ulteriore precisazione che, in tema di contratto preliminare di compravendita, l’offerta della prestazione, richiesta dal secondo comma dell’art. 2932 c.c., può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo, deve essere necessariamente condizionata dal giudice all’adempimento della controprestazione.