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Categoria: IMMOBILI

Cassazione, sentenza 19 giugno 2014, n. 13975, sez. I civile

COMODATO - Alloggio IACP – Rilascio - Risarcimento danni in favore del comodante.


Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento. Peraltro, pur potendo legittimamente concedere in comodato un immobile, il comodante non ha titolo per richiedere un risarcimento del danno per il periodo successivo alla scadenza del contratto fino al rilascio, qualora l'immobile oggetto di comodato appartenga, come nel caso di specie, ad un istituto autonomo case popolari (IACP) in attesa di assegnazione.