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Cassazione, sentenza 27 novembre 2018, n. 30625, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - Iscrizione ipotecaria - Ipoteche inerenti a mutui fondiari di cui all’art. 4 d.P.R. n. 7 del 1976 - Termine ventennale per la rinnovazione della garanzia - Applicabilità - Fondamento.
 

Le ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c. per la rinnovazione della garanzia reale, in assenza della quale si produce la cessazione automatica degli effetti dell'iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell'affidamento dei terzi.