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Cassazione, sentenza 4 agosto 2016, n. 16329, sez. I civile

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - BANCHE POPOLARI - Fusione - Devoluzione del patrimonio residuo ex art. 11, comma 5, della l. n. 59 del 1992 - Interpretazione autentica di cui all'art. 17 della l. n. 388 del 2000 - Applicabilità anche alle banche di credito cooperativo - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza - Manifesta infondatezza.

La devoluzione del patrimonio residuo di cui all'art. 11, comma 5, della l. n. 59 del 1992, come interpretato dall'art. 17 della l. n. 388 del 2000, si applica anche alle fusioni riguardanti banche di credito cooperativo, operando l'obbligo anche con riferimento vicende societarie nelle quali manchi una liquidazione, dovendosi altresì ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità menzionate del menzionato art. 17 della l. n. 388 del 2000 sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare finalità contrastanti: garantire, mediante le fusioni, la stabilità del sistema creditizio e tutelare e promuovere la mutualità.