REATI FISCALI - Fondo patrimoniale - Sottrazione
fraudolenta.
A fronte di un fondo
patrimoniale costituito ex art. 167 cod. civ., per fare fronte ai bisogni della
famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui al
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, che nell'operazione posta in essere sussistano
gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta: il processo di merito
deve dunque individuare quali siano gli aspetti dell'operazione economica che
dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di
evitare il pagamento del debito tributario.
A ciò deve aggiungersi,
sia sotto il profilo della idoneità degli atti a pregiudicare l'esecuzione
coattiva, sia sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico
di frode, la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale
abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale. Ne consegue che
qualora - come nel caso di specie - la difesa abbia prospettato in sede
cautelare l'esistenza di beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da
costituire adeguata garanzia, il giudice ha l'onere di fornire una pur sommaria
motivazione sulla ragione per cui la costituzione del fondo rappresenterebbe,
in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del
credito erariale.