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* Cassazione, sentenza 6 maggio 2016, n. 9128, sez. I civile

FAMIGLIA - FONDO PATRIMONIALE - Coniugi - Sas fallita - Soci illimitatamente responsabili - Revocatoria - Sussiste.
La costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, sia quando provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, sia quando provenga da entrambi i coniugi, poiché, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti. Né la qualificazione di gratuità può essere esclusa adducendo che i coniugi, con la costituzione del fondo patrimoniale, adempiono un obbligo (anche) giuridico, ossia quello di fare fronte ai bisogni della famiglia: difatti l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia (articolo 143 c.c.) non determina alcun obbligo di costituire il fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori.