FAMIGLIA - FONDO PATRIMONIALE - Coniugi - Sas
fallita - Soci illimitatamente responsabili - Revocatoria - Sussiste.
La costituzione del fondo
patrimoniale è un atto a titolo gratuito, sia quando provenga da un terzo o da
uno solo dei coniugi, sia quando provenga da entrambi i coniugi, poiché, oltre
a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste
alcuna contropartita in favore dei costituenti. Né la qualificazione di
gratuità può essere esclusa adducendo che i coniugi, con la costituzione del
fondo patrimoniale, adempiono un obbligo (anche) giuridico, ossia quello di
fare fronte ai bisogni della famiglia: difatti l'obbligo dei coniugi di
contribuire ai bisogni della famiglia (articolo 143 c.c.) non determina alcun
obbligo di costituire il fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse
ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche
solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i
creditori.