FAMIGLIA - FONDO PATRIMONIALE - Costituzione -
Trascrizione a margine dell’atto di matrimonio – Omissione – Opponibilità ai
terzi – Non sussiste – Obbligazione risarcitoria a carico del notaio -
Sussiste.
Il fondo patrimoniale è
una delle convenzioni matrimoniali e la relativa costituzione è soggetta alle
disposizioni dell’articolo 162 c.c., ivi inclusa quella del quarto comma, che
ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a
margine dell’atto di matrimonio; mentre la trascrizione del vincolo per gli
immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera
pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri
dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando
irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della
costituzione del fondo.
Il notaio che, dopo avere
costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione in
margine all’atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni
conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell’inopponibilità
del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata
comunque eseguita la trascrizione dell’atto, giacché quest’ultima non rende la
costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la
suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi ne avessero conoscenza.
L’art. 2903 c.c., laddove
stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data
dell’atto, deve essere interpretato nel senso che la prescrizione decorre dal
giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da
quel momento il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare
protratta nel tempo assume effetto estintivo; e tale momento va individuato, in
relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene
l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che è il giorno nel quale
l’atto diviene opponibile ai terzi.