FONDO PATRIMONIALE – IPOTECA - Obbligazioni assunte
nell'interesse della famiglia e non adempiute - Iscrizione di ipoteca sui beni
del fondo patrimoniale.
In materia di fondo
patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c. e dei
principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non
potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non
possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi,
qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le
modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal
citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano
assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino
inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca
sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi
assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle
esigenze familiari.