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Cassazione, sentenza 9 giugno 2015, n. 11862, sez. I civile

FAMIGLIA - FONDO PATRIMONIALE - Beni in comunione legale - Revocatoria - Sussiste.



L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. l dell’articolo 2901 c.c., anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale, dovendosi ritenere che detta gratuità rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore, avuto riguardo all’accertamento dell’elemento soggettivo del consilium fraudis del coniuge beneficiario dell’intero patrimonio immobiliare costituito dall’altro nel fondo stesso.