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Cassazione, sentenza 30 giugno 2015, n. 13364, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - Comunione legale – Mutamento in separazione – Trasferimento di immobili senza corrispettivo – Revocatoria ordinaria - Sussiste.


L’articolo 2740 c.c. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l’articolo 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell’atto dispositivo; sono pertanto soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione personale, la proprietà di un bene.
(Fattispecie relativa ad un mutamento del regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni).