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Cassazione, sentenza 26 agosto 2014, n. 18248, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI - Credito risarcitorio da abusivo godimento del bene staggito - Inerenza ai bisogni della famiglia - Sussistenza - Espropriazione - Ammissibilità - Momento di costituzione del fondo - Irrilevanza - Fattispecie.


In tema di fondo patrimoniale, la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia - come nel caso del credito risarcitorio spettante al titolare di uno "ius in re aliena" (nella specie, usufrutto) per abusivo godimento abitativo, da parte dei coniugi, del bene staggito - rende sempre e comunque legittima l'esecuzione, a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162, Cod. Civ. art. 167, Cod. Civ. art. 170, Cod. Civ. art. 978