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Cassazione, sentenza 18 maggio 2012, n. 7880, sez. V civile

Fondo patrimoniale – Inadempimento di obbligazione nell’interesse della famiglia - Ipoteca – Non sussiste.


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 169 e 170