Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 13 giugno 2013, n. 25974, sez. II civile

CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Associazione mafiosa – Fondo patrimoniale sui beni del condannato – Omesso avviso alla Guardia di finanza – Punibilità – Sussiste.


È reato costituire un fondo patrimoniale sull’immobile dell’imputato condannato per associazione mafiosa senza avvertire la Guardia di Finanza. Si tratta infatti di un reato omissivo proprio che, per essere punito, non necessita del disvalore giuridico della condotta. Infatti, i delitti omissivi propri "di pura creazione legislativa", sono privi di qualsiasi disvalore pregiuridico ed hanno come loro presupposto situazioni di fatto in sé "neutre", inidonee a spingere l'uomo normale all'azione, dal momento che a queste non sottostà alcuna regola di civiltà o alcun tipo di impulso naturalistico allo svolgimento di una qualche condotta. In simili casi, per poter configurare una autentica responsabilità dolosa e quindi qualificare come consapevole e volontaria l'omissione, è necessario che il soggetto agente conosca la norma penale.