Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2956, sez. I civile

Azione revocatoria di fondo patrimoniale – Spese di giudizio – Condanna – Anche del coniuge non debitore – Legittimità – Motivi.


In tema di azione revocatoria della costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso ai beni implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Ne consegue pertanto che nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l’atto costitutivo del fondo patrimoniale al quale abbiano partecipato entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste litisconsorzio necessario degli stipulanti i quali, pertanto, possono essere condannati entrambi a pagare le spese di giudizio, tanto più quando abbiano assunto la stessa linea difensiva.