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Cassazione, ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20376, sez. VI - 3 civile

FAMIGLIA - FONDO PATRIMONIALE - Revocatoria ordinaria – Coniugi fideiussori di società – Atto pregiudizievole – Acquisto della qualità di debitori del creditore procedente – Nascita del credito – Sussiste.

Il fondo patrimoniale costituito dai coniugi, socio e amministratore di società esposte verso la banca e fideiussori di dette compagini, è inefficace nei confronti dell’istituto di credito a nulla rilevando l’anteriorità rispetto alla revoca degli affidamenti laddove per la costituzione di detto fondo, in quanto atto gratuito, è sufficiente la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori; si deve considerare che per i coniugi, in quanto fideiussori, l’acquisto della qualità di debitori del creditore procedente risale al momento della nascita del credito e dunque a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.