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Cassazione, ordinanza 9 aprile 2019, n. 9798, sez. III civile

FAMIGLIA - Garanzie patrimoniali Costituzione di fondo patrimoniale tra i coniugi Revocatoria ordinaria Atto a titolo gratuito Configurabilità Successivo accordo di separazione Irrilevanza.

 

In tema di revocatoria ordinaria il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’“eventus damni”, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione.

L’atto di separazione personale dei due coniugi, intervenuto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in grado di mutare la natura gratuita dell’atto costitutivo e la sua derivazione da un atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all’origine da uno dei due coniugi.

(Nella specie, con l’accordo impugnato, il coniuge poi fallito assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata -, a modifica di tale condizioni, aveva costituito a favore dell’altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla predetta casa coniugale, ottenendo in cambio l’esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del coniuge beneficiario).