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Cassazione, ordinanza 6 marzo 2019, n. 6450, sez. III civile

FAMIGLIA - Fondo patrimoniale - Atto costitutivo - Immobile - Mancata annotazione nell'atto di matrimonio - Inefficacia.

Il particolare sistema di pubblicità regolato per le convenzioni matrimoniali dall’art. 163, terzo comma, cod. civ. opera a garanzia dei coniugi i quali possono, in tal modo, rendere la convenzione opponibile ai terzi. Ciò non significa, però, che l’omissione di tale annotazione possa essere utilizzata, da parte dei coniugi, al fine di bloccare l’azione revocatoria nei confronti dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. La mancata opponibilità, in altri termini, non può giovare ai coniugi debitori, perché altrimenti in tal modo essi potrebbero evitare ogni contestazione da parte dei creditori.