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Cassazione, ordinanza 23 giugno 2015, n. 12940, sez. VI - 3 civile

FAMIGLIA - FONDO PATRIMONIALE - Azione revocatoria - Immobile - Casalinga - Revocatoria - Pregiudizio ai creditori - Sussiste.

La costituzione di fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, la cui revoca richiede solo la consapevolezza del pregiudizio.

(La valutazione di gratuità ed onerosità di un negozio, ai fini dell’art. 64 l.fall., deve essere compiuta con riguardo alla causa, non ai motivi dello stesso, per cui deve escludersi che atti a titolo gratuito siano solo quelli posti in essere per spirito di liberalità).