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Cassazione, ordinanza 22 novembre 2023, n. 32484, sez. I civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - FONDO PATRIMONIALE – Atto costitutivo - Deroga - Iscrizione di ipoteca - Immobile compreso nel fondo - Risanamento dell’attività commerciale - Presenza di figli minori - Deroga all’autorizzazione del giudice tutelare - Interesse della famiglia - Sussistex.


In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo.

Deve ritenersi legittima la modifica con atto pubblico dell’atto di costituzione del fondo finalizzata ad inserire la possibilità per i coniugi di concedere ipoteca sull’immobile compreso nel fondo patrimoniale, al fine di ottenere un nuovo finanziamento da parte delle banche per eliminare l’esposizione debitoria di una società unica o prevalente fonte di sostentamento della famiglia, anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, così anche evitando possibili azioni revocatorie, rispondeva all’interesse della famiglia, strettamente legato al risanamento dell’attività commerciale.