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Cassazione, ordinanza 18 luglio 2014, n. 16498, sez. VI - 2 civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - Fondo patrimoniale – Revocatoria – Animus nocendi nei confronti del creditore – Consapevolezza in capo al debitore – Condanna non definitiva – Sussiste.


Per la revocatoria del fondo patrimoniale ad integrare l’animus nocendi previsto dalla norma è sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore.
(Con riferimento al caso di specie, non assume rilevanza la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito per soddisfare le esigenze della famiglia perché con l’azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa - il soddisfacimento dei bisogni della famiglia -, ma se ricorre l’elemento della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, la tutela delle ragioni di quest’ultimo - realizzata riattribuendo al patrimonio separato la sua funzione di garanzia generica del credito -, diventa prevalente nei limiti di quanto serva per il suo soddisfacimento).