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Cassazione, ordinanza 13 settembre 2019, n. 22886, sez. III civile

OBBLIGAZIONI - Garanzie patrimoniali - Beni costituiti in fondo patrimoniale - Donazione di un bene inserito nel fondo - Azione revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Reviviscenza del vincolo originario - Esclusione.
 

Una volta posto in essere l'atto dispositivo (donazione) non si può, con riguardo ad un bene che era oggetto di un fondo patrimoniale, ritenere che, all'esito della revocatoria ordinaria dell'atto, riviva automaticamente il primo vincolo impresso al bene. Ai fini dell'azione revocatoria, come è noto, è sufficiente un atto di disposizione che immuti qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del disponente o ne renda più difficile l'esecuzione, così come è certamente per un atto di donazione che importa l'imprescindibile ed inequivoca revoca del fondo patrimoniale stabilito su quel bene. Peraltro, mentre i beni che costituiscono oggetto di fondo patrimoniale, pur essendo destinati al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, restano pur sempre nel patrimonio del disponente e possono essere oggetto di esecuzione ex art. 170 c.c., la donazione invece determina la perdita della proprietà del bene e dunque diminuisce senza alcun dubbio il patrimonio del donante.