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Cassazione, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25423, sez. III civile

Fondo patrimoniale Non integrazione di un adempimento di un dovere giuridico - Suscettibile di revocatoria.
 

La costituzione del fondo patrimoniale, anche se per bisogni della vita familiare, non è obbligatoria per legge ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Per questi motivi è suscettibile di revocatoria, salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare nella sua oggettività gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.