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Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2530, sez. VI – 3 civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO - Atto di costituzione del fondo patrimoniale - Natura - Atto gratuito - Azione revocatoria ordinaria - Condizioni - Anteriorità del credito - Necessità - Successiva modificazione quantitativa dello stesso - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.


L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, il cui credito anteriore non può considerarsi estinto per novazione oggettiva a seguito della mera modificazione quantitativa della precedente obbligazione e per il differimento della sua scadenza, essendo a tale effetto necessari l'"animus novandi" e l'"aliquid novi".

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto priva di effetto novativo la rinegoziazione del debito con emissione di cambiali, avvenuta pochi giorni dopo la costituzione del fondo patrimoniale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 2901
Massime precedenti Vedi: N. 24757 del 2008, N. 15980 del 2010