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* Cassazione, sentenza 30 agosto 2018, n. 21385, sez. III civile

Compravendita immobiliare – Iscrizione dell’ipoteca – Anteriore alla trascrizione della vendita - Inclusione nel fondo patrimoniale – Opponibilità al creditore.

 

 

Al creditore che iscrive ipoteca non può essere opposta l’inclusione dell’immobile in un fondo patrimoniale qualora, in data anteriore all’iscrizione, il bene sia stato alienato ad un terzo e tale acquisto non sia stato ancora trascritto, laddove il sistema delle trascrizioni degli atti dispositivi  aventi ad oggetto beni immobili e mobili registrati ha natura di pubblicità dichiarativa e costituisce    un onere imposto dalla legge a tutela del terzo. Ne consegue che l’omesso espletamento della formalità dichiarativa non potrà essere invocato dalle parti del contratto con una funzione diametralmente opposta a quella che le è propria, ossia a discapito del terzo estraneo al rapporto,    al fine di impedirgli di giovarsi degli effetti di un atto a lui favorevole. Gli effetti dell'atto dispositivo  non sono, quindi, opponibili al terzo, se per lui pregiudizievoli, fintantoché l'atto non  risulti  dai pubblici registri immobiliari; il terzo può però avvalersi di quegli effetti, se per lui favorevoli.