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Data pubblicazione:

* Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2530, sez. VI - 1 civile

FAMIGLIA - FONDO PATRIMONIALE - Revocatoria ordinaria – Sussiste.


L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e, come tale, soggetto ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, n. 1, c.c., ossia a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori: ne consegue che è legittima e deve trovare ingresso l’azione revocatoria promossa dalla banca contro l’atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto sull’unico immobile di proprietà dal titolare di quattro conti correnti tutti con saldi debitori cospicui, dovendosi ritenere certo che in tal modo le ragioni creditorie dell’istituto avrebbero trovato maggiori difficoltà di soddisfacimento.