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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 20 aprile 2016, n. 7776, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE -   Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a procedura esecutiva - Trascrizione del provvedimento di assegnazione - In data anteriore alla trascrizione del pignoramento ma successiva ad iscrizione di ipoteca - Opponibilità al creditore ipotecario - Esclusione. 
In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero.