FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE
PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE -
Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a
procedura esecutiva - Trascrizione del provvedimento di assegnazione - In data
anteriore alla trascrizione del pignoramento ma successiva ad iscrizione di
ipoteca - Opponibilità al creditore ipotecario - Esclusione.
In materia di assegnazione
della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione
temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e
quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art.
2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto
riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto
sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del
provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile
come libero.