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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24621, sez. III civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - Accordo transattivo tra i coniugi relativo alle attribuzioni patrimoniali - Necessità di omologazione - Esclusione - Efficacia - Fattispecie.

L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accordo, intervenuto stragiudizialmente in pendenza di un giudizio di appello, poi abbandonato dalle parti a seguito della composizione del contrasto, avesse impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado).