FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI - GIUDIZIALE - Accordo transattivo tra i coniugi relativo alle
attribuzioni patrimoniali - Necessità di omologazione - Esclusione - Efficacia
- Fattispecie.
L'accordo
transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai
margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e
produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per
l'omologazione.
(Nella
specie, la S.C. ha ritenuto che l'accordo, intervenuto stragiudizialmente in
pendenza di un giudizio di appello, poi abbandonato dalle parti a seguito della
composizione del contrasto, avesse impedito il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado).