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Categoria: FAMIGLIA

TAR Lombardia – Brescia, sentenza 29 dicembre 2016, n. 1791, sez. I

MATRIMONIO - Famiglia di fatto (convivenza tra persone non sposate).

In virtù del processo di automatica etero-integrazione generato dall'art. 1 comma 20 d.l. n. 76 del 2016, le norme originariamente previste per il solo istituto del matrimonio civile, devono considerarsi automaticamente applicabili, senza necessità di una modifica espressa, anche alle unioni civili. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili devono considerarsi applicabili anche alle unioni civili disciplinate dalla l. n. 76 del 2016 e deve pertanto essere annullata la delibera della giunta comunale, nella parte in cui riserva un ufficio angusto alle celebrazione delle unioni civili (a fronte di una stanza di rappresentanza del municipio destinata ai matrimoni civili), prevedendo tra l'altro che a celebrare tali unioni non sia il sindaco, ma i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità o, in mancanza, i dipendenti comunali cui siano state delegate funzioni di ufficiale di stato civile.