Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 18 giugno 2014, n. 13929, sez. VI – 1 civile

 FAMIGLIA - Amministratore di sostegno – Condizione di incapacità - Nomina – Obbligo – Sussistenza.

 

La previsione dell’art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno, in presenza di una condizione di incapacità. E’ da ritenere, infatti, che la discrezionalità rimessa al giudice attenga alla scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione): in caso contrario, il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall’amministratore di sostegno.