FAMIGLIA - Amministratore di sostegno – Condizione di incapacità - Nomina – Obbligo – Sussistenza.
La previsione dell’art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno, in presenza di una condizione di incapacità. E’ da ritenere, infatti, che la discrezionalità rimessa al giudice attenga alla scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione): in caso contrario, il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall’amministratore di sostegno.